Articolo pubblicato il 7.11.2022

TRADIMENTO CONIUGE. L’INFEDELTA’ FA SCATTARE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?

L'art. 143 del codice civile recita:"dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione."

Essere fedeli dunque è un vero e proprio dovere del coniuge e la violazione dell'obbligo di fedeltà può comportare l'addebito della separazione. L'art. 151 c.c. infatti dichiara che "Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."

La separazione è addebitabile al coniuge quando il tradimento abbia causato la fine del rapporto matrimoniale. Non è invece addebitabile la separazione al coniuge che tradisce se il matrimonio è già in crisi.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11130/2022 afferma che chi chiede l'addebito della separazione all'altro coniuge deve provare la violazione del dovere di fedeltà e il nesso causale tra l'infedeltà e la fine del matrimonio. Questo nesso di causalità non sussiste se il coniuge tradito abbia deciso di perdonare l'infedeltà e abbia continuato la convivenza per anni.

Diverso però è il caso del coniuge che abbia perdonato solo per salvare il matrimonio e per i figli. La Cassazione con sentenza n. 12541/16 del 7.06.2017 ha affermato che in questa situazione,dimostrando che il coniuge abbia mantenuto un comportamento poco rispettoso nei confronti dell'altro coniuge, si può procedere con la richiesta di addebito della separazione.

Al fine di provare l'infedeltà del coniuge si possono produrre anche le chat dell'applicazione di messaggistica "WhatsApp". Il tradimento peraltro può essere anche soltanto virtuale, non essendo essenziale che si realizzi l'infedeltà fisica.

Con l'addebito della separazione si attribuisce ad uno dei coniugi la fine del matrimonio con una serie di conseguenze.

L'addebito della separazione può avere infatti come conseguenza la perdita del diritto all'assegno del mantenimento, come stabilito dall'art. 156 c.c., al coniuge responsabile della fine del matrimonio, nonchè la perdita dei diritti ereditari dell'altro coniuge.

Il coniuge otterrebbe pertanto solo il diritto agli alimenti se versa in stato di bisogno.

Il coniuge che ha subito il tradimento potrà domandare il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. a prescindere dalla pronuncia di addebito in sede di separazione, se l'infedeltà si è concretizzata in una lesione dell'integrità psico-fisica del coniuge.

La Corte di Cassazione, Sez. VI civile, infatti, nell'ordinanza n. 26383/2020, afferma che:" è principio di diritto quello secondo cui, in tema di separazione, la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implichi che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, purché vi sia la prova che la violazione di tali obblighi essa si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. "