Articolo del 18.10.2023
SI' ALLA DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Con ricorso congiunto depositato il 15/5/2023, dinanzi al Tribunale di Treviso,i coniugi x e y hanno chiesto di pronunciare la loro separazione personale e dare le consequenziali disposizioni relative all'affido e alla collocazione della loro figlia minorenne e al contributo economico del genitore non collocatario in favore di quest'ultima e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Con lo stesso ricorso le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha prospettato ai coniugi l'esistenza di una questione pregiudiziale di puro diritto, relativa all'ammissibilità, in rito, del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella, parimenti congiunta, di divorzio, riservandosi di riferirne al collegio.Con ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31 maggio 2023, il Tribunale di Treviso ha investito la Suprema Corte di Cassazione della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzi.
La Cassazione in data 16 ottobre 2023 n. 28727 pertanto ha così ha deliberato:
"In
tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.
473-bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con
domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio."
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