QUALI SONO I BENI IN COMUNIONE LEGALE E COSA CAMBIA IN CASO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI.
L'art. 177 del codice civile prevede che costituiscano oggetto della comunione tra coniugi:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
L'art. 179 del codice civile elenca invece quali sono i beni personali.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge :
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Ai sensi dell'art. 159 c.c. il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni.
I coniugi però possono derogare alla comunione dei beni optando per la separazione dei beni che può essere fatta nell'atto di matrimonio o successivamente mediante atto pubblico.
Il regime di separazione dei beni comporta che tutto ciò che i coniugi creeranno insieme dopo il matrimonio verrà diviso al 50%, mentre tutto quello che acquisteranno personalmente sarà di proprietà di chi ha concluso l'acquisto.
Nel caso poi in cui i coniugi decidano di separarsi (sia per la separazione consensuale che giudiziale) la comunione dei beni cessa. Pertanto tutti gli acquisti successivi alla separazione saranno di proprietà esclusiva dell'acquirente.
I
beni acquistati durante il matrimonio da uno dei due coniugi in
regime di comunione legale e pertanto ricaduti al 50% con l'altra
persona e soggetti alla comunione legale dei beni in caso di
separazione diventano disciplina della comunione ordinaria art. 1100
c.c.
I coniugi diventati comproprietari ordinari dei beni pertanto o si accordano sulla destinazione dei suddetti beni (ad es. vendere il bene e dividersi il ricavato) oppure, se non si accordano, possono chiedere la divisione coattiva dei beni al Giudice ossia che il Giudice divida i beni in comproprietà .