Articolo del 20.10.2022

POSSO RIFIUTARE LA SEPARAZIONE O IL DIVORZIO?

Quando i coniugi prendono atto della fine del loro matrimonio e concordemente decidono di separarsi sottoscrivendo un accordo relativo a tutte le questioni legate alla separazione si parla di separazione consensuale.

Allo stesso modo se una volta separati decidono di divorziare trovando un accordo sulle questioni più importanti si parla di divorzio congiunto.

Può accadere però che, pur rendendosi conto che il matrimonio è arrivato al capolinea, i coniugi non riescano a trovare la quadra sulle questioni più importanti da definire che solitamente riguardano l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, la divisione dei beni comuni. In questo caso, non essendoci i presupposti per una separazione/divorzio consensuale si dovrà procedere con una separazione/divorzio giudiziale.

Il procedimento di separazione giudiziale prevede la redazione ed il deposito di un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo di residenza della coppia. Il Presidente del Tribunale fissa poi con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi e le parti, nel tempo che intercorre tra notifica e l'udienza potranno depositare eventuali memorie scritte. All'udienza di comparizione i coniugi devono comparire obbligatoriamente e personalmente. Il Presidente del Tribunale compie un tentativo di conciliazione delle parti, se queste si riconciliano il Presidente redige il processo verbale e la causa si estingue.Se le parti non si accordano, la causa prosegue davanti al giudice istruttore. L'ordinanza con la quale in Presidente del Tribunale rinvia la causa al giudice istruttore contiene decisioni relative all'aspetto economico delle parti ossia l'assegnazione della casa, il mantenimento del coniuge, le decisioni relative all'affidamento dei figli, la fissazione della data d'udienza davanti al giudice istruttore, la fissazione del termine entro il quale l' attore si deve costituire in giudizio depositando una memoria difensiva, la fissazione del termine entro il quale il convenuto si deve costituire, se non lo ha fatto partecipando all'udienza di comparizione. L'ordinanza deve essere notificata sia al coniuge convenuto sia al Pubblico Ministero, parte necessaria nel processo di separazione perché chiamato a tutelare gli interessi dei figli. Una volta arrivato a conclusione il processo, il Tribunale emette la sentenza di separazione. La sentenza può essere impugnata come ogni sentenza ordinaria.

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) si propone al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi. Si ha scioglimento quando si tratta di matrimonio celebrato con rito civile ossia in Comune. Si ha cessazione degli effetti civili quando si tratta di matrimonio concordatario ossia celebrato dal Parroco o Ministro di Culto. Alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta una conciliazione tra le parti. Se il tentativo fallisce si darà atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta. Successivamente, il Presidente emana un'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti per regolare gli aspetti patrimoniali e riguardanti i figli. Il Presidente del Tribunale nominerà poi un Giudice istruttore, fissando la data dell'udienza dinanzi a quest'ultimo. Il procedimento proseguirà quindi come un processo ordinario, con fissazione di altre udienze. Una volta concluso il divorzio giudiziale il Tribunale pronuncia la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio di procedere all' annotazione della sentenza.

Non è detto però che un procedimento di separazione/divorzio giudiziale resti tale. C'è infatti la possibilità in corso di causa di trasformare la separazione giudiziale in consensuale. ll procedimento di separazione può infatti essere convertito da giudiziale in consensuale già alla prima udienza presidenziale. Se infatti in questa occasione i coniugi raggiungono un accordo, il rito si trasforma e si applicano le forme previste per il procedimento di separazione consensuale. Anche per il divorzio si può procedere ad una conversione del rito da giudiziale a consensuale.

Non sempre però la decisione di procedere alla separazione /divorzio è unanime, a volte è solo uno dei due coniugi a voler porre fine al matrimonio. Se l'altro coniuge non è d'accordo può opporsi e rifiutare la separazione o il divorzio?

No, la separazione e il divorzio sono un diritto di ogni coniuge che gli spetta anche senza il consenso dell'altra parte.

Il coniuge potrà non accettare una separazione consensuale, ma non potrà rifiutare una separazione giudiziale che proseguirà anche senza il suo accordo.

Insomma se un coniuge vuole separarsi o divorziare potrà farlo tramite separazione/divorzio giudiziale e l'altra parte non potrà impedirlo.