Articolo del 30.01.2025
POSSO DIVENTARE TUTORE DI UN MEMBRO DELLA MIA FAMIGLIA INFERMO?

In un mio precedente articolo ho trattato la materia dell'amministrazione di sostegno, nel presente articolo invece affronto il tema dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Ai sensi dell'art. 414 del codice civile si ha interdizione quando una persona si trovi in condizioni di grave infermità fisica o mentale o non più in grado di tutelare i propri interessi.
Possono
essere dichiarati interdetti dunque i soggetti con gravissimi
disturbi psichici, tali da comportare la necessità di intervenire in
maniera più rigida, così da escludere ogni loro iniziativa di
carattere patrimoniale o personale, che risulterebbe lesiva dei loro
stessi interessi.
Solitamente il tutore viene scelto nell'ambito
familiare, così come avviene per la nomina dell'amministratore di
sostegno.
Qualora tale scelta non sia attuabile, il tutore viene nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
La richiesta deve essere presentata mediante ricorso all'autorità giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 415 del codice civile invece viene definita inabilitazione lo stato giuridicamente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi.
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
L'infermità mentale di cui si tratta non deve esser così grave da condurre alla fattispecie dell'interdizione.
L'inabilitazione è pronunciata all'esito di un giudizio che deve essere promosso tramite un Avvocato. La pronuncia comporta, da parte del Giudice tutelare, la nomina di un curatore.
La competenza per entrambe le procedure sarà il Tribunale del luogo dove la persona che deve essere interdetta e/o inabilitata ha la residenza o il domicilio.
Bisogna valutare attentamente, a seconda della situazione specifica e dei documenti in proprio possesso, quale sia il procedimento corretto da adottare.
Ricordo che vi è poi la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno prevista dall'art. 404 del codice civile.
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita infatti da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
La suddetta procedura presenta una maggiore rapidità ed è solitamente meno costosa della procedura di interdizione ed inabilitazione.
Per informazioni più dettagliate potete contattare lo studio dell'Avv. Paola Cavaliere al numero 3474651567.