Articolo del 15.01.2024
LA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE INCIDE SULL’ASSEGNO DIVORZILE
Uno dei parametri valutati dai Tribunali per concedere l'assegno di divorzio è la durata del matrimonio.
La recente sentenza della Cassazione n. 35385/2023 apre le porte al periodo di convivenza come criterio da considerare nella commisurazione dell'assegno di divorzio.
Afferma infatti:"la convivenza prematrimoniale è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento nei dati statistici e nella percezione delle persone dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali, così ord. interlocutoria n. 30671.
Non può quindi , all'esito dell'attuale definizione dei presupposti dell'assegno divorzile, escludersi che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo, abbia consolidato una divisione dei ruoli domestici capace di creare scompensi destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire.
Si tratta di di consentire che il Giudice, nella verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno al coniuge economicamente più debole, nell'ambito della solidarietà post coniugale, tenga conto anche delle scelte compiute dalla stessa coppia durante la convivenza prematrimoniale, quando emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto » di quella medesima unione, nella quale proprio quelle scelte siano state fatte, e la fase «giuridica»del vincolo matrimoniale.
La scelta della coppia di contrarre matrimonio non può che essere intesa come volonta' specifica di consolidare il progetto di vita familiare gia' attuato , anch'esso caratterizzato da una stabilità affettiva e dall'assunzione di reciproci obblighi di assistenza con conseguente assunzione piena dei doveri di solidarieta' post coniugale anche per la fase di convivenza prematrimoniale.
Deve essere quindi enunciato il seguente principio di diritto:
Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6,l. n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune,dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi , occorrendo vagliare l'esistenza , durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio."