ISTANZA AL FONDO DI GARANZIA INPS PER IL RECUPERO DEL TFR E DELLE ULTIME 3 MENSILITA'
Pubblicato in data 28.02.2022
La società per cui lavoravi navigava in cattive acque, anche a causa della pandemia e purtroppo ti è stata consegnata una lettera di licenziamento poiché l'azienda è fallita. Non hai ricevuto gli ultimi stipendi nè il Tfr e sei preoccupato perchè temi di averli persi.
Dunque che fare?
Il trattamento di fine rapporto,comunemente chiamato TFR,(art 2120 c.c.) è la somma di denaro che spetta sempre al lavoratore subordinato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell'età pensionabile.
Il lavoratore può recuperare l'intera somma dovuta a titolo di TFR e le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro attraverso il Fondo di garanzia,istituito presso l'Inps.
L'art. 2, commi 2-5 della legge n. 297/1982, riformata con d.lgs. n. 252/2005 stabilisce infatti che il lavoratore o i suoi aventi diritto, cessato il rapporto di lavoro,possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori avvalendosi del Fondo di garanzia Inps se un'impresa sia soggetta a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, o procedura di esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti.
Potranno accedervi tutti i lavoratori dipendenti compresi i soci delle cooperative di lavoro, apprendisti,e dirigenti di aziende industriali.
Come fare istanza?
Una volta che il Tribunale abbia emesso la sentenza di fallimento, o quant'altro, nei confronti dell'azienda per cui lavoravi, dovrai predisporre, meglio se con l'aiuto di un professionista che si occupa della materia, l'istanza di ammissione al passivo fallimentare della società al fine di recuperare il tuo credito ossia il TFR e la retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. In merito a questi ultimi sono compresi gli importi dovuti a titolo di tredicesima e per prestazioni di malattia e maternità, mentre sono escluse le indennità di mancato preavviso, per ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell'I.N.P.S. che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
L'istanza dovrà contenere i dati del lavoratore e l'elenco delle somme non corrisposte e dovrà essere inviata tramite pec alla pec del Curatore competente.
Tu, essendo un lavoratore, avrai un credito privilegiato ossia avrai precedenza sugli altri debiti aziendali non privilegiati.
Si svolgerà dunque il procedimento fallimentare con l'accertamento del passivo, la liquidazione dell'attivo e la ripartizione dell'eventuale ricavato tra i creditori.
L'Inps a seguito di ricevimento della domanda, una volta controllata l'adeguatezza della documentazione, provvederà alla liquidazione della somma richiesta entro 60 giorni dalla domanda. Può accadere però che impieghi più giorni per provvedere.
La domanda va inoltrata telematicamente attraverso i servizi telematici dell'Inps anche tramite delega conferita al proprio Avvocato o tramite Patronato.
Avvocato Paola Cavaliere
Via Terralba n. 53A/8, 16011 Arenzano (Genova). Email:paola.cavaliere@gmail.com Cell.3474651567. https://www.avvocatopaolacavaliere.it