Articolo del 23.11.2023
IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE LOCATO PUO’ TRATTENERE IL DEPOSITO CAUZIONALE DELL’INQUILINO A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER GLI IMPORTI NON PAGATI
Quando si stipula un contratto di locazione viene previsto il deposito di una cauzione da parte del conduttore ossia una somma di denaro corrisposta da chi affitta l'immobile al proprietario locatore dell'immobile. Il suddetto deposito cauzionale serve a garantire al locatore eventuali inadempimenti del conduttore.
Di norma il deposito cauzionale viene restituito all'inquilino al momento del rilascio dell'immobile, ma in caso di mancati pagamenti da parte del conduttore le cose cambiano.
La Corte di Cassazione infatti con l'ordinanza n. 194/2023, a seguito di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con condanna al rilascio dell'immobile e contestuale pagamento dei canoni insoluti, afferma che il deposito cauzionale è una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento danni, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante pertanto "il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso a copertura di specifici danni subiti di qualsiasi natura e non solo quelli subiti dalla res locata ovvero di importi rimasti impagati."