GENITORE VUOLE VACCINARE CONTRO IL COVID (E NON SOLO) IL FIGLIO MINORE, MA L'ALTRO GENITORE NEGA IL CONSENSO. CI PENSA IL GIUDICE AD AUTORIZZARLO.

Articolo pubblicato l'8.3.2022 dall'Avv. Paola Cavaliere

A causa della pandemia da covid-19 si sono verificati diversi casi in cui uno dei genitori era favorevole alla vaccinazione anti-covid del figlio minore mentre l'altro no. Dunque come fare?

La tutela del diritto alla salute del minore è prevista dall'art. 32 della Costituzione. Oltre alla salute fisica va certamente tutelata anche la salute morale, psicologica e la vita di relazione del minore.

Infatti l'articolo 3 della Legge n. 219/2017, al comma 1, prevede che "la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione..." e al successivo comma 2 che "il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità".

Il genitore favorevole alla somministrazione del vaccino anti-covid 19 al figlio minore, ove il minore stesso intenda sottoporvisi, può rivolgersi al Tribunale affinchè il Giudice competente lo autorizzi a vaccinare il figlio anche senza consenso dell'altro genitore. La procedura prevede l'audizione del minore e ovviamente terrà anche conto di eventuali documentazione del medico-pediatra attestante l'assenza di controindicazioni alla vaccinazione del soggetto. Il parere del minore va tenuto in debito conto, come evidenziato anche dal Tribunale di Genova :

"Va ricordato che, secondo la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997),il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità (art. 6 comma 2). Pertanto la volontà - in senso positivo o negativo alla vaccinazione - espressa dal minore in sede di ascolto, se non può costituire elemento su cui fondare univocamente ed unicamente la decisione, deve in ogni caso essere adeguatamente valorizzata con specifica motivazione in caso di eventuale discostamento da parte del Giudice tanto più stringente quanto il minore, anche in ragione dell'età, abbia mostrato capacità di discernimento (Cass. Sez. I, 10.9.2014 nr. 19007)"

Ad oggi sono già diverse le pronunce che hanno permesso ai genitori di vaccinare il figlio senza il consenso dell'altro genitore.

In tal senso:

Ancor prima della pandemia da covid-19, nel 2017, la Corte d'appello di Napoli si pronunciava a favore dell'opportunità di procedere alle vaccinazioni del figlio minore in un caso in cui madre e padre erano in disaccordo sui richiami dei vaccini : "È assolutamente acclarato il ruolo sociale e il valore etico ed economico delle vaccinazioni. Le vaccinazioni devono essere considerate come un intervento collettivo, in quanto oltre a proteggere il singolo permettono anche la protezione in collettività dei soggetti vulnerabili (ad es., immunodeficienti congeniti o immunodepressi, ecc.), permettendo in buona sostanza il controllo della trasmissione delle malattie oggettodel programma vaccinale. Il beneficio è dunque diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati.

In tema di vaccinazione anti-covid recentemente il Tribunale di Firenze, con decreto 15 febbraio 2022, si è espresso favorevolmente alla vaccinazione: "Nel caso in cui sia insorto contrasto tra i genitori sull'opportunità di sottoporre o meno a vaccinazione la figlia, deve essere preferito quello che meglio rappresenta gli interessi della minore, assecondando la volontà della minore stessa, la quale ha già espresso la volontà di essere sottoposta alla seconda dose."

Ed ancora in tal senso il Tribunale di Venezia con la sentenza 1.12.2021, n. 1477 autorizza il genitore ad assumere la decisione in merito alla somministrazione della vaccinazione anticovid nei confronti del figlio minore poiché, "il rifiuto opposto dall'altro genitore oltre a sminuire l'espressa volontà del figlio di non soggiacere più alle limitazioni derivanti dalla mancata immunizzazione, non tiene conto della necessità di salvaguardare la salute psicofisica, ma altresì la vita di relazione del minore nei più svariati ambiti di sviluppo della personalità".

Il Tribunale di Nuoro in data 20 ottobre 2021 ha dichiarato poi che : " il consenso ai trattamenti sanitari in favore di persone di minore età va espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ma tale consenso deve tener conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità, avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica, nel pieno rispetto della sua dignità."Nel caso di specie la madre, peraltro medico, aveva espresso il suo motivato dissenso richiamandosi a svariati fattori: l'immaturità del figlio, il non univoco riconoscimento della comunità scientifica in ordine ai vantaggi/rischi del vaccino anti covid-19 per i soggetti giovani, i più recenti studi sui possibili effetti avversi del vaccino. Il collegio del tribunale ha quindi disposto l'audizione del figlio quindicenne e ha riscontrato un grado di maturità assolutamente adeguato ed una scelta pro vaccino pienamente consapevole sia in termini di benefici e utilità, sia in termini di valutazione dei rischi di effetti collaterali."Il conflitto fra i genitori va risolto tenendo conto della volontà del minore, tanto più ove trovi conferma in numerose prese di posizione, fra le quali: il parere dell'EMA; del C.S.S. e del C.T.S., del Comitato Nazionale di Bioetica."
Inoltre il Tribunale di Bologna con sentenza del 13.10.2021, a fronte della volontà della figlia sedicenne che aveva espresso il desiderio di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid19, alla quale la madre si era dichiarata contraria, ha autorizzato la somministrazione del vaccino anti Covid 19, attribuendo al padre la facoltà di condurre la minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore.

Ed ancora il Tribunale di Parma con sentenza datata 11 ottobre 2021 attribuisce potere di scelta autonoma per la vaccinazione al genitore ritenuto più idoneo a tutelare il fanciullo.

Si aggiunga il Tribunale Milano che con decreto del 2 settembre 2021 dichiara che "a fronte delle obiezioni della madre alle vaccinazioni e ai tamponi deve autorizzarsi il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, a far somministrare alla figlia la vaccinazioni raccomandate dal medico-pediatra".

E' rilevante poi il decreto 22 luglio 2021,Sezione IV Civile, del Tribunale di Monza: Il giudice, ha autorizzato la somministrazione del vaccino anti Covid-19 al figlio quindicenne, attribuendo alla madre la facoltà di accompagnarlo presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell'altro genitore. Ciò in quanto i vaccini approvati dalle autorità hanno un'elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, ed in particolare i soggetti vulnerabili, con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi. E ciò in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani, che coincidono con quelle in cui la circolazione del virus è più elevata, per la maggiore socializzazione. Al contempo, l'assenza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, comporta, da un lato, un maggior rischio di contrarre la malattia per i singoli, ivi compresi i minori e, dall'altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i più giovani, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative.

Allo stesso modo le sentenze del Tribunale di Verona, del Tribunale di Rovigo, del Tribunale di Trieste e del Tribunale di Cagliari del 2021.
Infine in merito al caso di una madre che non voleva sottoporre il figlio a nessuna vaccinazione il Tribunale di Trento, in data 20 luglio 2020, ha disposto la limitazione parziale della responsabilità genitoriale sul figlio al fine di permettergli di procedere autonomamente, cioè senza il consenso della madre, alla vaccinazione obbligatoria, rimettendo al padre la decisione rispetto alla possibilità di sottoporre il minore ad una visita medica preventiva."Il minore ha espresso in modo chiaro e non condizionato la volontà vaccinale- recita il dispositivo- le ragioni addotte dalla madre non risultano adeguate per differire ulteriormente l'espletamento dell'obbligo di Legge, soprattutto in considerazioni delle ragioni sottese al programma vaccinale di tutela dell'incolumità sanitaria non solo individuale ma anche comunitaria (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 21/04/2017, n. 1662) in primo luogo, in assenza della copertura vaccinale, vi è una maggiore esposizione al rischio di contrarre una malattia; in secondo luogo l'omessa vaccinazione si ripercuote negativamente sul percorso sociale-educativo del minore, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative; in terzo luogo l'esposizione quotidiana del minore al conflitto genitoriale ne pregiudica la crescita, laddove l'attrito intercorrente tra le parti oggi giudizialmente contrapposte si ripercuote negativamente sul figlio. In tal senso si osserva come la tematica delle vaccinazioni appare essere strumentale all'interno del rapporto invischiante e conflittuale dei genitori, i quali veicolano il loro conflitto utilizzando quale canale comunicativo le scelte attinenti al figlio."

STUDIO LEGALE AVVOCATO PAOLA CAVALIERE
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