EREDITA'

EREDITA’: CHI NE HA DIRITTO E COME IMPUGNARE UN TESTAMENTO.

Articolo pubblicato in data 21.04.2022.

L' eredità è una materia complessa. In questo articolo cercherò di semplificare per quanto possibile i concetti per spiegare a chi spetta l'eredità e come impugnare un testamento.

Facciamo chiarezza. Innanzitutto chi eredita i beni del defunto come si definisce? 

E' denominato erede chi subentra nell'intero patrimonio del de cuius o in una quota di esso, è denominato invece legatario chi subentra in determinati beni, come può essere una casa per esempio.

Per eredità si intendono tutti i beni del defunto, quindi beni mobili ad esempio macchine,mobili e gioielli, ma anche beni immobili ad esempio case, appartamenti, terreni.

Si possono verificare due situazioni: a) la persona che è mancata ha lasciato un testamento oppure b) non è stato redatto alcun testamento.

Ai sensi dell'art. 457 del codice civile se il de cuius ha redatto testamento si ha la successione testamentaria, se invece non esiste alcun testamento interverrà la successione legittima ossia per legge.

Si noti che la successione universale (eredità) può avvenire sia per successione legittima che testamentaria, mentre la successione particolare (legato) solo per testamento.

Nel caso in cui il defunto lasci un testamento egli può decidere di assegnare liberamente una percentuale del suo patrimonio, la cosiddetta "porzione disponibile". La legge però prevede che una parte del suo patrimonio denominata "porzione indisponibile" debba per forza essere assegnata agli eredi legittimi ossia al coniuge e ai figli.

Per semplificare riporto uno schema delle quote riservate ai legittimari ai sensi dell'art. 536 c.c. e seguenti.

Eredi                            Quota legittima

Solo coniuge                 50% eredità 

Coniuge+figlio       coniuge 33,33% eredità

                               figlio 33,33%

Coniuge+2 o + figli coniuge 25% eredità, figli 50% in parti uguali

Coniuge+ascendenti coniuge 50% eredità, ascendenti 25%

Figlio unico 50% eredità 

2 o > figli 66,66% eredità in parti uguali 

Ascendenti 33,33% eredità 

Rispetto a questo schema bisogna tenere in considerazione anche la quota disponibile.

La quota disponibile per il solo coniuge sarà il 50% di eredità, per il coniuge + il figlio sarà 33,33%, per il coniuge + 2 o più figli sarà il 25%,per il coniuge + ascendenti sarà il 25%,per il figlio unico sarà il 50%,per 2 o più figli sarà il 33,33%per gli ascendenti sarà il 66,66%.

Nel caso in cui invece il de cuius non abbia redatto alcun testamento, come detto, si avrà la successione legittima pertanto l'eredità verrà divisa per legge ossia in quote. L'articolo 565 del codice civile stabilisce che nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti ossia figli e nipoti, agli ascendenti cioè genitori e nonni, ai collaterali ossia cugini, zii, fratelli e sorelle, ad altri parenti entro il sesto grado e allo Stato italiano.

Di seguito uno schema riassuntivo ed esemplificativa di come vengano assegnate le quote nella successione legittima.

SOLO CONIUGE coniuge intera eredità

CONIUGE + FIGLIO UNICO coniuge 50%, figlio 50%

CONIUGE + 2 o > FIGLI coniuge 33,33%, figli 66,66% in parti uguali

CONIUGE+ ASCENDENTI coniuge 66,66%, ascendenti 33,33%

CONIUGE + 1 o > FRATELLI coniuge 66,66%, fratelli 33,33%

1 o + FIGLI intera eredità in parti uguali

1 o + FRATELLI intera eredità in parti uguali


Nel caso in cui un erede legittimario non riceva ciò che gli spetta per legge, ossia gli vengano assegnati beni per un valore inferiore alla quota di legittima, può impugnare il testamento. Dovrà intraprendere un'azione davanti al Tribunale competente facendo presente di aver subito la lesione di legittima. Preventivamente però dovrà esperire la procedura di mediazione.

Tutti gli altri eredi possono impugnare il testamento solo in caso di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.c. quando esso è contrario a norme imperative di legge oppure presenta dei vizi di forma che ne rendono incerta l'autenticità, come in assenza di firma, oppure in caso di annullabilità, è il caso del testamento disposto da un soggetto incapace di agire. Non possono disporre per testamento infatti i minori di età, gli interdetti per infermità mentale e coloro che, pur non interdetti, si provi fossero incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno disposto per testamento. Inoltre il testamento è annullabile ai sensi dell'art. 624 c.c. se il testatore ha disposto dei propri beni per vizi della volontà, costituiti da errore, violenza e dolo.Il termine per impugnare un testamento annullabile è di 5 anni che decorrono nei casi di incapacità, dalla data di esecuzione del testamento.