Articolo pubblicato in data 31.05.2022

COSA FARE SE L’EX CONIUGE NON VERSA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO O NON RISPETTA LE CONDIZIONI STABILITE?


Finalmente il Tribunale ha emesso il provvedimento di separazione o divorzio che prevede una serie di condizioni relative alla casa, all'affidamento dei figli, all' assegno periodico da corrispondere al coniuge economicamente più debole in favore dei figli etc.

Passano pochi mesi però e il/la tua ex si dimostra inadempiente alle condizioni stabilite.

Che fare?

Preliminarmente è opportuno rivolgersi ad un legale affinché rediga una diffida ad adempiere ossia una lettera in cui si invita il genitore ad adempiere entro un certo termine .

Se nonostante la diffida il genitore rimane inadempiente ci si può rivolgere al Tribunale.

Qualora ad esempio il genitore sia inadempiente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, poichè la sentenza di separazione o divorzio costituisce un titolo esecutivo, si potrà notificare al genitore inadempiente un atto di precetto intimandogli di pagare entro dieci giorni quanto dovuto, comprese le spese straordinarie.

Qualora poi non adempia si potrà procedere al pignoramento dei conti correnti o dello stipendio dell'obbligato oppure al pignoramento mobiliare o immobiliare.

Attenzione che i crediti per gli alimenti e per il mantenimento si prescrivono in cinque anni.

Per quanto concerne la separazione l'articolo 156 comma 6 del codice civile offre in particolare due strumenti:

Una procedura che potrà intraprendere il genitore che ha diritto all'assegno è il sequestro dei beni del coniuge obbligato, previsto ai sensi dell' art. 156 del codice civile.

In alternativa, sempre ai sensi dell'art 156 del codice civile il genitore beneficiario dell'assegno potrà richiedere l'ordine di versamento diretto dell'assegno da parte di terzi debitori del coniuge (es. datore di lavoro del coniuge obbligato).

Le procedure di cui all'art. 156 c.c. si propongono con ricorso al Tribunale territorialmente competente, secondo il rito della camera di consiglio, disciplinato dagli artt. 737 c.p.c. e seguenti.

Per quanto concerne il divorzio invece lo strumento di tutela è previsto all'art. 8 comma 1 della Legge n. 898/70 che prevede un analogo ordine di versamento diretto rivolto al terzo: "Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge".La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell' art. 2818 del codice civile.

Dopo una lettera di messa in mora l'avente diritto si potrà rivolgere al terzo al fine di ricevere il versamento diretto delle somme dovute per ogni mese.

In caso di inadempienze a provvedimenti relativi all'affidamento il genitore richiedente potrà poi chiedere la modifica delle condizioni di affidamento ed ottenere l'affido esclusivo dei figli.

Inoltre l'inadempimento degli obblighi genitoriali può dar luogo ai sensi dell'art. 709 ter del codice di procedura civile ad un ammonimento del genitore inadempiente o ad una sanzione pecuniaria a titolo di risarcimento.

Il Giudice pertanto può condannare il genitore a pagare una multa che va da un minimo di 75 euro fino ad un massimo di 5000 euro.

In ambito penale invece il genitore richiedente può presentare una denuncia per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento.

L'art. 570 bis del codice penale infatti contempla la "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio". Le pene previste (reclusione fino ad un anno o multa da 103 a 1.032 € ) si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Il suddetto reato peraltro si può verificare anche se ad esempio il genitore non rispetti gli orari di visita dei figli o si dimostri disinteressato della vita dei figli (ad esempio degli impegni scolastici, sportivi e sociali).

Inoltre il genitore inadempiente potrebbe essere condannato per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), qualora ad esempio non faccia visita alla prole.