Articolo del 7.02.2025
COPPIE NON SPOSATE CHE SI SEPARANO: COME REGOLARE I RAPPORTI CON I FIGLI?

La riforma Cartabia ha modificato, tra le altre, anche le norme relative ai figli naturali ossia i figli nati dalle coppie non sposate.
La suddetta riforma ha introdotto il procedimento unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglia in materia di famiglia a partire dall' 1.03.2023.
L' art. 473 bis del codice civile precisa infatti che "le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del Giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente".
Rimangono esclusi i procedimenti relativi alle dichiarazione di adottabilità, l'adozione di minori di età (e non di affido familiare), i quali restano di competenza del Tribunale per i Minorenni, per passare in seguito alla competenza del Tribunale per le persone in composizione distrettuale, i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea ed immigrazione. Per questi ultimi procedimenti continuerà a trovare applicazione il procedimento in camera di consiglio.
La domandasi introduce con il ricorso ex art.473 bis 12 c.p.c., a seguito del quale il Presidente fissa con decreto l'udienza del procedimento econtroparte, il resistente, può difendersi presentando una memoriaper rispondere a quanto dichiarato dalla controparte.
Ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. il Giudice può emettere provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti anche inaudita altera parte prima dell'udienza, in tutti quei casi in cui vi sia il rischio che un pregiudizio imminente o quando la convocazione delle parti potrebbe non consentire l'attuazione dei provvedimenti.
Mediante il suddetto procedimento si stabilisce l'assegnazione della casa familiare che viene attribuita dal Giudice ad uno dei genitori, tenendo conto principalmente dell' interesse dei figli.
In merito all'assegno di mantenimento relativo ai figli il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico determinato considerando le esigenze dei figli e le disponibilità economiche dei genitori.
Il genitore non collocatario contribuirà con un assegno di mantenimento mensile per le spese ordinarie, partecipando in una percentuale anche a quelle straordinarie che di volta in volta si presenteranno.
Viene poi stabilito il diritto di visita del genitore non convivente nei confronti dei figli che determina quanto tempo potrà trascorrere il genitore non collocatario con i figli.
Qualora il Giudice lo ritenga opportuno può essere sentito il minore.
Occorre infine ricordare che la riforma ha reso obbligatorio allegare al ricorso un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Per ulteriori informazioni contatta lo Studio legale dell'Avvocato Paola Cavaliere al numero 3474651567.