DIRITTO DI MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE


L'art. 337 septies del codice civile recita:il Giudice, (in caso di separazione o divorzio), valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Il mantenimento comprende spese ordinarie (vitto e abbigliamento), spese per la formazione e l'istruzione,spese per l'assistenza sanitaria , spese per sport, vacanze e attività di svago,spese straordinarie per soggiorni all'estero.

Il diritto al mantenimento sussiste fin quando il figlio non diventa autosufficiente o fino a quando non dimostra di far di tutto per formarsi, studiare o cercare un'occupazione.

Qualora il figlio raggiunga l'indipendenza economica e successivamente la perda, la giurisprudenza esclude che il genitore ritorni ad essere obbligato al mantenimento."Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno"(Cass Civ., Sent. n.° 26259 del 2005 e Cass Civ., Sent. n.° 1761 del 2008). Il diritto di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludersi quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa,così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicchè l'eventuale perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. (Cass. 14.03.2017 n. 6509).

Esistono numerose pronunce che riconoscono il venir meno dell'obbligo di mantenimento anche in situazioni in cui il figlio si trovi addirittura privo di un'occupazione stabile e continuativa (Cass Civ., Sent. n. 18974/2013; 1585/2014), anche qualora tale situazione sia conseguente ad un licenziamento (Cass Civ., Ord. n. 24515/13; Cass Civ., Sent. n. 16799/14).

Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 29/3/2016 ha individuato poi una soglia d'età oltre la quale lo stato di non autosufficienza economica, o comunque di disoccupazione, deve ritenersi non più giustificato, tenendo conto delle statistiche ufficiali, nazionali ed europee, in materia, questo limite è stato individuato al raggiungimento dei 34 anni.

Ai sensi dell'art 337 quinquies c.c. i genitori possono chiedere al Tribunale in ogni tempo la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli.