Articolo pubblicato in data 22.11.2022
COME RINUNCIARE ALL’EREDITA'
Spesso si decide di rinunciare all'eredità perché i debiti del de cuius sono superiori ai suoi crediti. Rinunciando all'eredità ci si tutela da eventuali azioni dei creditori.
L'art. 519, 1 c. recita: "la rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni."
Per rinunciare all'eredità bisogna dunque rendere davanti ad un Notaio o al cancelliere competente una dichiarazione in cui si esprime la volontà di non accettare il patrimonio lasciato dal defunto e produrre la seguente documentazione:
documento di identità del rinunciante;
certificato di morte del de cuius;
copia conforme dell'eventuale testamento;
copia della eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare, se il rinunciante è minorenne e negli altri casi previsti dalla legge.
L' eredità non è soggetta a particolari requisiti di forma.
La rinuncia non può essere parziale né sottoposta a condizione o a termine.
La rinuncia all'eredità può essere fatta nel termine di dieci anni dal giorno della morte del defunto. Infatti ai sensi dell'art. 480 c.c."il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni."
Tuttavia, può essere accettata una rinuncia all'eredità effettuata in ritardo qualora non si siano posti in essere dei comportamenti che facciano presumere un'accettazione tacita dell'eredità.
Vi è un altro termine importante, quello dei 3 mesi.
Infatti quando il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari, l'unico modo per evitare di diventare erede è quello di compiere, entro tre mesi dall'apertura della successione, l'inventario dei beni. L'art. 485 c.c. recita :"il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità".
A conferma di ciò la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 36080/2021 afferma che il chiamato all'eredità in possesso dei beni del de cuius non può rinunciare all'eredità se non compie l'inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dal giorno del ricevimento della notizia del decesso del de cuius.
Con la rinuncia all'eredità il soggetto viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. Una volta effettuata la rinuncia se vi è successione senza testamento (successione legittima) e colui che rinuncia ha dei discendenti essi potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente (si parla di rappresentazione), se non ha discendenti la quota si devolve agli ascendenti, se non ha né discendenti né ascendenti va agli altri coeredi.
Se vi è successione con testamento (successione testamentaria) il de cuius potrebbe aver disposto una sostituzione ordinaria nel caso in cui l'erede rinunci oppure può aver luogo la rappresentazione, l'accrescimento tra coeredi (art. 674 c.c.) o può operare la devoluzione agli eredi legittimi del rinunciante.
Per chi ha figli minorenni, la rinuncia comporta il subentro degli stessi nella sua quota ereditaria anche ai figli è data la possibilità di rinunciare, ma se si tratta di minorenni occorrerà un'apposita autorizzazione del Giudice Tutelare.